L’isolamento acustico degli impianti è di fondamentale importanza, in quanto gli impianti rappresentano delle vie preferenziali per il passaggio del rumore. A livello progettuale le modalità di intervento per ridurre il rumore prodotto dagli impianti sono essenzialmente le seguenti:
Per installare i sistemi di mitigazione e intervenire acusticamente sarà necessario:
– Rivedere le perizie tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato all’individuazione degli interventi e delle modalità di adeguamento prescelte;
– la descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica, stimando la riduzione dei livelli sonori presso i recettori per i quali l’intervento di bonifica è stato progettato;
– indicazione del termine entro il quale il titolare o legale rappresentante dell’attività si impegna ad attuare i singoli interventi di risanamento acustico.
Soprattutto questo impegno si presenta nelle aree dove convivono edifici ad uso abitativo con attività commerciali, le sorgenti di rumore maggiormente diffuse sono rappresentate dai gruppi frigo e dai condizionatori d’aria di notevole potenza. Tali impianti producono un notevole disturbo, poiché funzionano sia di giorno sia di notte, specie nella stagione estiva. Il loro posizionamento, spesso, non tiene conto della vicinanza di ricettori disturbati ed è necessario intervenire, pertanto, con un’adeguata schermatura in fase di post-intervento.
Come il caso di Cassazione Civile Sezione II Ordinanza (ud. 23/11/2018) 11-03-2019, 6906 dove convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Viterbo, la srl C.S., esponendo che dall’attività commerciale di tale azienda, provenivano rumori acustici divenuti oramai per il condominio vicino un problema. Il rumore costante provocato dagli impianti di ventilazione/refrigerazione collocati lungo il muro perimetrale dello stabilimento
..”.Si è costituita la srl C.S., contestando l’intollerabilità delle immissioni, a proposito delle quali ha comunque precisato che l’opificio preesisteva al condominio e che prima di edificarlo, la società costruttrice Alto 2 avrebbe dovuto presentare una valutazione previsionale del clima acustico, che in caso d’inerzia dell’obbligata avrebbe dovuto essere predisposta in sua vece dal Comune di Viterbo. Poichè nè l’uno nè l’altro vi avevano invece provveduto e poichè sì trattava di un adempimento finalizzato ad “adottare, nel licenziando immobile, tutte le misure necessarie ad insonorizzare lo stabile”, pertanto richiedeva l’autorizzazione a chiamarli in causa, onde essere da loro manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice…”.
Le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni perseguono interessi pubblici, disciplinando in via generale ed assoluta i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi. Ciò significa che il superamento di tali livelli è senz’altro illecito, mentre l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 c.c.
…”.il giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione equitativa del danno. Come ha avuto modo di specificare il tribunale (pag. 11 sentenza impugnata) condiviso dalla Corte distrettuale “(….) può essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. in quanto le immissioni rumorose prodotte dalla convenuta hanno pregiudicato gli attori nella facoltà di godimento dei loro immobili e, comunque, hanno arrecato disturbo al loro riposo e alle loro occupazioni….”.
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